Circolare 8

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ALUNNI

Giustificazione delle assenze alunni - Abolizione del certificato medico: chiarimenti

Oggetto:  Giustificazione delle assenze alunni – Abolizione del certificato medico:  chiarimenti

 

In considerazione di diversi quesiti pervenuti, si riportano di seguito alcuni chiarimenti in merito alla giustificazione delle assenze degli alunni, premettendo che resta in vigore l’utilizzo del libretto delle giustifiche in formato cartaceo.

Nel corso del mese di luglio è sopravvenuta un’innovazione legislativa attraverso la legge regionale n. 53 del 29 luglio 2024 – art. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11) avente ad oggetto, all’art.10 bis, “Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico” che ha “abolito in Campania l’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all’articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, salvo quanto previsto da eventuali provvedimenti adottabili, a livello nazionale o locale, per fronteggiare eventuali insorgenze di malattie infettive e diffusive”.

Dovranno essere, pertanto, i genitori a comunicare e giustificare le assenze, indicando di volta in volta motivi di salute, familiari o diversi, mentre il docente dovrà verificare che la giustifica pervenga entro 24 ore dall’assenza in formato cartaceo sull’apposito libretto.

Nel caso in cui un alunno, dopo due giorni dall’assenza, non abbia ancora provveduto a giustificare la stessa, il docente, attraverso l’area di comunicazione con i genitori sul registro elettronico, dovrà segnalare l’inadempienza e richiedere la giustificazione cartacea. In caso di permanenza dell’irregolarità giustificativa, il docente contatterà i genitori tramite la segreteria scolastica che inviterà gli stessi a recarsi a scuola personalmente per la giustifica.

In caso di discontinuità e/o irregolarità la segnalazione alla famiglia ha lo scopo di poter adottare le opportune strategie, in un rapporto collaborativo e sinergico con la scuola, per agevolare la frequenza scolastica dell’alunno. Ecco perché, quando il numero di assenze tende al limite massimo previsto dalla normativa, anche nelle situazioni non rientranti in senso stretto nei casi di “elusione” disciplinati dalla L. 1259 del 2023, è opportuno inviare alla famiglia una lettera di segnalazione, richiedendo una ulteriore “giustificazione motivata”, al fine di prevenire eventuali situazioni di inadempimento dell’obbligo scolastico e garantire il pieno diritto allo studio degli alunni.

In considerazione delle diverse tipologie di assenza i docenti si atterrano alle dichiarazioni rilasciate dai genitori nel documento giustificativo che diventa quanto mai importante e, per questo, da conservare allegato come atto scritto al registro di classe. A tal proposito, poi, va ricordato ai genitori che nei segmenti formativi della scuola dell’obbligo il presupposto fondamentale per l’ammissione alla classe successiva è la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale (DPR 122/2009), fatte salve le deroghe previste dal Collegio docenti tra cui sono previste sistematicamente motivazioni di carattere sociale e medico sanitario.

Resta inteso, pertanto, che per la separazione di queste tipologie di assenze in deroga al tetto dei ¾ previsto dal DPR 122/2009, i genitori saranno chiamati comunque a produrre certificazione comprovante e quindi, in questo caso, la deroga non potrà essere applicata sulla base dell’esclusiva autodichiarazione.

Ciò premesso, si resta comunque in attesa di quanto previsto al c.4 dell’art.9 della citata legge regionale n. 53 del 29 luglio 2024 che così riporta “La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce, con apposita deliberazione, criteri e modalità di attuazione della disposizione prevista dal presente articolo.”

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